<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il dubbio del robot di fronte alla legge (di Enrico Autero,  Avvocato del Foro di Torino.)


L’informatizzazione e l’automatizzazione rappresentano, nella società odierna, elementi sempre più essenziali del vivere. Nel presente approfondimento, l’autore affronta il tema della prevedibilità delle decisioni giuridiche nel caso in cui a prenderle fosse un giudice robot. La trattazione inizia con cenni alle nozioni di “diritto calcolabile” e “giustizia predittiva”, già note nel pensiero di filosofi e sociologi quali Leibniz e Weber. Viene successivamente descritto il funzionamento del ragionamento robotico e indagata la sua applicazione al diritto, evidenziando vantaggi e svantaggi di una eventuale robotizzazione della magistratura. L’autore termina l’approfondimento analizzando il caso-limite del giudice robot chiamato a sollevare una questione di legittimità costituzionale della legge, al fine di investigare la capacità dello stesso di mettere in dubbio la legge.

The doubt of the robot in front of the law

Computerization and automation represent, in today’s society, increasingly essential elements of living. In this in-depth analysis, the author addresses the issue of the predictability of legal decisions in the event that a robotic judge took them. The paper begins with hints to the notions of “calculable law” and “predictive justice”, already known in the thought of philosophers and sociologists such as Leibniz and Weber. The operation of robotic reasoning is then described and its application to the law investigated, highlighting the advantages and disadvantages of a possible roboticization of the judiciary. The author ends the in-depth analysis by examining the extreme case of the robot judge called to raise a question of the constitutional legitimacy of the law, in order to investigate his ability to question the law.

Keywords: roboticization of the judiciary – calculable law – predictive justice.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. La nozione di diritto prevedibile - 3. Il funzionamento del ragionamento robotico - 4. Applicazione del ragionamento robotico al diritto - 5. Il giudice robot di fronte alla questione di legittimità costituzionale della legge - 6. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare il tema della prevedibilità delle decisioni giuridiche nel caso in cui queste fossero prese da un giudice robot. La questione è infatti di grande interesse e importanza nella società odierna, in cui l’informatizzazione e l’automatizzazione sono componenti sempre più essenziali del vivere. In particolare, nella prima parte dello scritto ci si soffermerà sulla cosiddetta prevedibilità delle decisioni giuridiche (ovvero di “diritto calcolabile”), mettendo in evidenza come, in realtà, si tratti di una questione affatto nuova. Successivamente verranno analizzate le modalità cognitive proprie del ragionamento robotico, ciascuna con le proprie peculiarità. Si vedrà inoltre se tali schemi cognitivi siano o meno applicabili al mondo giuridico, con attenzione particolare al processo interpretativo. Infine, si valuterà la possibilità che un giudice robot possa, oggi, sostituirsi all’attività umana, al punto da poter dubitare della stessa legge che è chiamato ad applicare, sino alla sollevazione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale.


2. La nozione di diritto prevedibile

L’uomo è naturalmente portato a voler conoscere ciò che sarà. Tutti desidererebbero scrutare nel domani per prendere le decisioni di oggi. La natura profondamente umana di anticipare il futuro coinvolge quindi tutti gli aspetti dell’esistenza, con particolare riferimento alle relazioni sociali ed economiche. E il diritto, in quanto caratterizzato da forti componenti sociali ed economiche, non si sottrae alla volontà umana di conoscere quel che sarà. La natura stessa del fenomeno giuridico si predispone a un’anticipazione degli eventi futuri a causa del principio della certezza del diritto. Se il diritto non fosse infatti connotato da un elevato grado di certezza – la violazione di una norma giuridica deve avere delle conseguenze – esso non sarebbe in grado di fungere da regolatore della società. Non è un caso che una delle esigenze primarie dei legislatori di ogni tempo sia stata quella di creare dei meccanismi volti a prevedere, al verificarsi di una certa fattispecie, una conseguenza certa e determinata. Si pensi ad esempio alla prima legislazione scritta, il codice di Hammurabi, in cui ad ogni comportamento illecito era associata una sanzione precisa. Si ricordi poi il sistema delle actiones romane, in cui la tutela di un diritto era subordinata alla presenza di un’azione ad hoc e predeterminata [1]. Com’è noto, la certezza del diritto ha poi subito un duro colpo nel corso del Medioevo e del Rinascimento. Ciò è stato determinato da una serie di fattori diversi tra loro: in primo luogo, l’insorgere del cosiddetto “ius personae”, per cui ogni individuo invocava per sé l’applicazione di un diritto diverso in base al proprio censo, alla propria corporazione o al proprio titolo [2]; in secondo luogo, con l’avvento delle monarchie assolute e le innovazioni legislative imprevedibili, si è perso quel riferimento che soltanto una norma stabile e duratura può conferire (in questo senso è emblematica la frase attribuita al Re Sole: “È legale perché lo voglio io!”). Di contro, dopo la Rivoluzione Francese la certezza del diritto è assunta a valore cardine dell’ordinamento, soprattutto grazie all’elaborazione di Montesquieu e alla sua visione del giudice che, come un automa, avrebbe dovuto essere una semplice “bouche de la [continua ..]


3. Il funzionamento del ragionamento robotico

Affrontate nel paragrafo precedente le nozioni di giustizia predittiva e di prevedibilità del diritto (concetti che, come visto, non sono affatto nuovi), occorre ora trasporre tali concetti in ambito robotico. Occorre preliminarmente indagare le modalità con cui il robot pone in essere i propri ragionamenti. Infatti, in quanto intelligenze artificiali, i robot effettuano dei veri e propri ragionamenti, solo con percorsi diversi da quelli della mente umana. Tali ragionamenti, pur nelle loro differenti modalità, presentano sempre due costanti: – si svolgono mediante algoritmi, ovverosia una serie di operazioni predeterminate che pongono una successione “di regole talmente chiare, inequivoche, complete, precise da poter essere applicate in maniera immediata” e che consentono, al termine della loro esecuzione, di raggiungere un certo risultato [8]; – e hanno la possibilità di raccogliere, impiegare ed elaborare (contemporaneamente) una quantità di dati e informazioni che non è possibile per la mente umana. Si parla quindi dell’impiego di big data nell’intelligenza artificiale [9]. In particolare, il ragionamento robotico (rectius, dell’intelligenza artificiale) può oggi operare tramite: machine learning; rete neurale; e deep learning. Ciascuno di tali procedimenti robotici opera secondo alcune specificità. Attraverso il machine learning, che rappresenta forse il procedimento più semplice, viene inserita nel robot una grande quantità di dati (i cosiddetti Big Data) e il programmatore pone delle regole di definizione e classificazione di tali informazioni. In questo modo, semplificando, l’I.A. procede, tramite un algoritmo, a classificare quanto in proprio possesso, fino a raggiungere una situazione in cui ogni dato viene inserito in una categoria precisa e uniforme. Tale operazione viene rappresentata tramite una struttura ad “albero”, in cui i vari passaggi della categorizzazione dei dati ne costituiscono i rami, mentre i risultati finali le foglie (chiamati anche, appunto, “nodi foglia”). Il machine learning presenta però un problema non irrilevante: il cosiddetto “overfitting”, ovverosia la presenza di un numero elevato di criteri di classificazione. Infatti è stato dimostrato che, all’aumentare dei criteri di definizione dei dati, non corrisponde altresì [continua ..]


4. Applicazione del ragionamento robotico al diritto

Come visto, il ragionamento robotico opera tramite algoritmi e Big Data. Dunque, affinché il robot possa operare con il diritto, è necessario che esso possa comprendere il fenomeno giuridico. È fondamentale che il diritto sia traducibile in un linguaggio comprensibile alla macchina la quale, come visto, elabora Big Data tramite algoritmi. Sul punto, non paiono sorgere problemi circa l’individuazione di Big Data in ambito giuridico: basti pensare a quante nuove normative vengono costantemente emanate o, ancora, all’elevato numero di pronunce giurisdizionali a cui è possibile accedere. Se quindi i Big Data sono presenti nel diritto, occorre allora soffermarsi circa la configurabilità dei procedimenti giuridici come algoritmi. La presenza di algoritmi nell’ordinamento giuridico non è esclusa dalla dottrina. Ricordando la definizione di algoritmo sopra data, essa non pare, nella sua struttura logica, discostarsi dall’interpretazione di un fatto storico, la quale richiede una serie di passaggi ben precisi [13]. Infatti, di fronte a una fattispecie da inquadrare giuridicamente, occorre innanzitutto ricostruire il fatto storico, individuare poi la disposizione di riferimento (o, se questa manca, adoperare i canoni interpretativi a nostra disposizione) e, una volta ricavata la norma, applicare la regola alla fattispecie [14]. Un esempio forse ancora più lampante è costituito dal processo di fronte all’autorità giudiziaria. Dopotutto ogni processo – a prescindere dalla giurisdizione – è costituito da una serie di passaggi predefiniti e posti in una sequenza obbligatoria, al cui termine viene emessa una sentenza, che rappresenta il risultato di tutte le operazioni del processo. La struttura processuale è quindi un algoritmo [15] e, come tale, comprensibile per un robot. Alcuni studiosi si sono poi spinti sino a scrivere il procedimento interpretativo come una formula matematica (la quale rappresenta l’algoritmo per eccellenza). In particolare, è stata proposta una vera e propria equazione per ricavare la norma da applicare al caso di specie [16]. Brevemente, tale interessante equazione traduce in linguaggio matematico i dettami interpretavi posti dal Legislatore con l’art. 12 Preleggi [17]: di fronte a un caso occorre individuare la disposizione che lo regola, e, in primo luogo fare riferimento al [continua ..]


5. Il giudice robot di fronte alla questione di legittimità costituzionale della legge

a) La struttura logico-giuridica della remissione alla Corte Costituzionale[25] Com’è noto, nel nostro ordinamento il controllo sulla legittimità delle leggi non è affidato al sindacato diffuso di tutti i componenti della magistratura (come avviene invece nei sistemi giuridici di Common Law). Infatti la Costituzione Italiana ha disposto che l’unico ente in grado di pronunciarsi sulla costituzionalità di un atto normativo sia la Corte Costituzionale [26]. Tuttavia, se formalmente il controllo sulla legittimità è accentrato in un unico organo, la nostra carta fondamentale ha in realtà previsto una sorta di controllo “decentrato”. Ogni magistrato può infatti sollevare alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una norma che deve applicare per risolvere il caso che è chiamato a decidere. In questo modo si è cercato di valorizzare la funzione di “vigilanza” del potere giudiziario sulla correttezza delle disposizioni emanate sia dal potere legislativo sia dal potere esecutivo (funzione che deriva proprio dal pensiero di Montesquieu, già citato) [27]. In ogni caso, pur con la funzione di salvaguardare i principi della nostra Costituzione, il magistrato non è libero di sollevare la questione di legittimità costituzionale ad nutum. Egli è infatti soggetto a particolari requisiti, che trovano la propria fonte sia nella Costituzione sia nell’elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale [28]. In particolare, per brevità, il magistrato può sollevare la questione alla Corte Costituzionale se egli: – dubita della legittimità di una norma di legge alla luce dei principi costituzionali; – deve pronunciare sentenza nel corso di un procedimento in cui sia coinvolta la norma la cui legittimità è in dubbio (non è quindi possibile, per il magistrato rimettente, sollevare questioni in via indipendente dalla decisione di un processo); – e non ravvisi la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospettata di illegittimità [29]. Tra questi requisiti quello che suscita il maggiore interesse in ambito robotico è il necessario dubbio di legittimità, che non è affatto scontato sia replicabile (o quantomeno simulabile) in [continua ..]


6. Conclusioni

Le osservazioni appena svolte, pur nella loro brevità, hanno mostrato come l’eventuale giudice robot non possa spingersi sino a sollevare una questione di legittimità alla Corte Costituzionale. In sede conclusiva sembra tuttavia esserci spazio per alcune considerazioni “de jure condendo”. In primo luogo, si rammenta che il presente lavoro è tarato sulla tecnologia oggi esistente e, pertanto, le relative conclusioni sono limitate allo stato attuale delle ricerche sull’intelligenza artificiale. Tale considerazione, che parrebbe pleonastica in altri ambiti, non lo è invece per la scienza robotica. Infatti questo ramo del sapere, seppur nato da poco [38], ha visto uno sviluppo eccezionale in un arco di tempo molto ristretto. Gli approdi delle ricerche sull’intelligenza artificiale sono continui e quasi ogni giorno vi sono importanti avanzamenti. Tale velocità del progresso robotico non esclude pertanto che, un domani – forse neanche troppo lontano – si riuscirà a sviluppare una vera Intelligenza Artificiale, in grado di replicare esattamente il cervello e il pensiero umano. Una simile tecnologia porterebbe con sé delle implicazioni enormi (una su tutte: diverrebbe possibile, alla morte, trasferire la nostra mente in un robot per ottenere l’immortalità?), che non possono essere affrontate oggi. Tuttavia, in tale scenario “fantascientifico” diverrebbe allora possibile, per quanto qui rileva, che il robot sostituisca integralmente il giudice umano nelle sue funzioni. E questo perché, ottenendo l’autonomia di ragionamento tipica del pensiero umano, il robot verrebbe svincolato dalle attuali regole. Infatti: – il robot non sarebbe più limitato dalle informazioni fornite dal programmatore (potendosene procurare di nuove); – e il robot potrebbe arrivare a superare la propria programmazione originaria (evolvendosi e “adattando” da solo i propri algoritmi). In tale futuribile scenario l’interpretazione del diritto da parte del robot sarebbe, forse, questione talmente ovvia da non richiedere particolari attenzioni. In secondo luogo, immaginando invece un orizzonte degli eventi più verosimilmente vicino a noi, l’adozione di intelligenze artificiali a supporto del­l’autorità giudiziaria è senz’altro un tema da porsi. È pacifico infatti che la nostra [continua ..]


NOTE