<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il ruolo del professionista delegato (di L.M. Quattrocchio – L. Nadile – E. Quaglia,  Professore Aggregato di Diritto Commerciale – Dottore Commercialista – Dottore Commercialista.)


L’intervento illustra – ad ampio raggio – il sistema delle vendite delegate, alla luce delle novità introdotte dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Viene fornita, dapprima, una descrizione del quadro normativo di riferimento, delle nuove tipologie di vendita (sincrona, asincrona, mista), della figura del gestore della vendita telematica, del Portale delle Vendite Pubbliche e della pubblicità da effettuarsi su quest’ultimo. Segue, infine, un’interessante trattazione sulle modalità operative per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche da parte del soggetto delegato alla vendita, per la presentazione dell’offerta telematica e per lo svolgimento dell’asta telematica.

The role of the delegate professional

The speech illustrates – in a wide range – the system of delegated sales, in the light of the innovations introduced by Legislative Decree of 27 June 2015, no. 83, converted with modifications by Law of 6 August 2015, n. 132. First, a description of the reference regulatory framework, the new types of sales (synchronous, asynchronous, mixed), the figure of the manager of the telematic sale, the Public Sales Portal and the advertising to be carried out on the latter is provided. Finally, an interesting dissertation on the operating procedures for the publication of the notice of sale on the Public Sales Portal by the person delegated to the sale, for the presentation of the telematic bid and for the conduct of the telematic auction follows.

Keywords: telematic forced sales – advertising on the Public Sales Portal – telematic auction.

SOMMARIO:

1. Il quadro normativo - 2. Le tipologie di vendita telematica - 3. I “gestori della vendita telematica” - 4. Il Portale delle Vendite Pubbliche - 4.2. L’obbligatorietà di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche - 4.3. I tempi della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche - 4.4. I soggetti legittimati ad effettuare la pubblicità sul PVP - 5. Il pagamento del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche - 6. L’inserimento dell’avviso da parte del professionista delegato alla vendita - 7. La presentazione delle offerte - 8. Lo svolgimento dell’asta - NOTE


1. Il quadro normativo

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto importanti novità in materia fallimentare, civile, processuale civile e di organizzazione del funzionamento dell’ammini­strazione giudiziaria, inserendo – in particolare – il nuovo art. 161 quater disp. att. c.c. rubricato “Modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche”. L’entrata in vigore della norma è stata espressamente subordinata all’ema­nazione di specifiche “disposizioni attuative” volte a consentire: – la realizzazione della pubblicità degli avvisi sul “portale delle vendite pubbliche” di cui al comma 1 dell’art. 490 c.p.c. (come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. n. 83/2015); – l’effettuazione della richiesta di visita dell’immobile posto in vendita solo tramite il portale delle vendite pubbliche a norma del dell’art. 560, comma 5, c.p.c. (come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d), n. 2, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119); – il rispetto dell’obbligo di effettuare le vendite con modalità telematiche, ex art. 569, comma 4, c.p.c. (come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. e), d.l. n. 59/2016). In attuazione delle norme sopra richiamate, in data 5 dicembre 2017 il Ministero della Giustizia ha emanato un decreto accertante la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche e – successivamente – in data 20 gennaio 2018 [1] ha reso nota l’avvenuta pubblicazione sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (http://pst.giustizia.it) e sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della giustizia (https://pvp.giustizia.it) del provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione, oltre che delle specifiche tecniche di cui all’art. 161-quater disp. att. c.p.c., anche delle «specifiche tecniche previste dall’art. 26 del decreto del Ministero della giustizia del 26 febbraio 2015, n. 32, recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita de beni mobili ed immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal Codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 161-ter delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, [continua ..]


2. Le tipologie di vendita telematica

Al fine di dare attuazione al principio di efficacia, previsto dall’art. 161 ter disp. att. c.p.c., e di permettere al giudice (o al professionista delegato alle operazioni di vendita) di scegliere la soluzione più efficiente, in relazione alla natura del bene e dello specifico contesto socio-economico, il Legislatore ha previsto tre diverse modalità per lo svolgimento della gara telematica: – la vendita sincrona telematica; – la vendita sincrona mista; – la vendita asincrona. Nel caso in cui si scelga di procedere attraverso la “vendita sincrona telematica”, tutte le offerte di partecipazione alla procedura competitiva devono pervenire – da parte degli offerenti – esclusivamente tramite modalità telematica; successivamente – durante la gara – il giudice o il professionista delegato alle operazioni di vendita e tutti gli offerenti, simultaneamente connessi telematicamente, possono effettuare rilanci, che con tale modalità devono avvenire con modalità telematica, entro il termine prestabilito (es. durata della gara 30 minuti). Allo stesso modo, i partecipanti alla gara, possono – nella medesima unità di tempo, prestabilita nell’avviso di vendita dal professionista delegato – effettuare successivi rilanci telematici. Nel caso in cui si opti invece per la “vendita sincrona mista”, gli offerenti possono presentare domanda di partecipazione sia tramite il Portale delle Vendite Telematiche (on-line) sia tramite un supporto analogico, depositato in cancelleria ovvero presso lo studio del professionista delegato alle operazioni di vendita. Il giorno fissato per la gara – previa verifica da parte del professionista delegato alle operazioni di vendita – gli offerenti possono effettuare rilanci in tempo reale sia telematicamente – tramite la propria postazione di accesso alla piattaforma – sia presenziando fisicamente presso lo studio del professionista delegato alle operazioni di vendita. I rilanci e le osservazioni formulate dai partecipanti presenti fisicamente vengono riportate in tempo reale, a cura del professionista delegato alle operazioni di vendita, sul Portale delle Vendite Pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Infine, nel caso in cui si decida per la “vendita asincrona”, le offerte possono pervenire [continua ..]


3. I “gestori della vendita telematica”

Il d.l. n. 32/2015 ha affidato il servizio di vendita telematica e dello stesso Portale delle Vendite Pubbliche ad operatori di mercato, definiti “Gestori della Vendita Telematica”, prevedendo la creazione di un Registro, tenuto dal Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero e sotto la responsabilità del Direttore Generale della Giustizia Civile. I requisiti richiesti per poter accedere all’iscrizione – come Gestori della Vendita Telematica – sono indicati dal Ministero della Giustizia. I requisiti richiesti sono i seguenti: – essere costituiti in forma di società di capitali; – aver stipulato polizze assicurative, per le possibili conseguenze patrimoniali; – il rispetto dei requisiti di onorabilità da parte degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali delle società richiedenti; – nel caso in cui la società richiedente sia soggetta al controllo di un’altra società ai sensi dell’art. 2359, comma 1 e comma 2, c.c., i suddetti requisiti devono sussistere anche in capo alla società controllante. I Gestori – oltre a dover predisporre un manuale operativo dei servizi – devono adottare un “Piano di Sicurezza”, che espliciti gli accorgimenti e le misure adottate per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite il Portale, la sicurezza delle operazioni, la loro integrità e la disponibilità dei servizi, nonché il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di danneggiamento, di perdita dei dati e dei sistemi. Infine, i Gestori sono tenuti a istituire un personale Registro informatico degli incarichi di vendita telematica ricevuti, indicando alcuni dei dati ritenuti più significativi, quali: l’ufficio giudiziario davanti al quale pende la procedura; la modalità scelta per l’operazione di vendita telematica; il numero di lotti posti in vendita; il prezzo di vendita; il numero di esperimento già effettuati; le spese e i compensi liquidati. I Gestori attualmente vengono indicati al Professionista Delegato all’interno dell’ordinanza di delega, soprattutto se esistono delle convenzioni con i singoli tribunali.


4. Il Portale delle Vendite Pubbliche

4.1. Premessa Il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia è formato da due parti: – un’area pubblica, consultabile liberamente da qualunque soggetto offerente potenzialmente interessato a presentare offerte; – e un’area riservata, accessibile esclusivamente ai soggetti legittimati, previa identificazione. Tra i soggetti legittimati ad accedere all’area riservata vi sono: – soggetto legittimato alla pubblicazione; – soggetto cui rivolgersi per la visita del bene; – sito pubblicità/gestore della vendita telematica. In particolare, il soggetto legittimato alla pubblicazione è colui a cui è stato affidato l’incarico nell’ambito del procedimento giudiziario, senza poterlo delegare a soggetti diversi da quelli a ciò legittimati per provvedimento del giudice o ex lege. A lui sono infatti associate le funzionalità di inserimento dei dati e delle informazioni rilevanti, di pubblicazione degli avvisi di vendita, di gestione dell’esito, nonché di gestione degli eventi significativi alla vendita stessa. Ci sono, tuttavia, alcuni aspetti che generano dubbi, in particolare sotto il profilo delle informazioni necessarie da inserire negli avvisi di vendita, nonché sotto il profilo della normativa sulla protezione dei dati personali. Relativamente al primo aspetto, è importante sottolineare come, da un lato, vi siano solamente limitate tipologie di eventi di cui è possibile dare notizia, rimanendo escluse determinate vicende potenzialmente interessanti anche per gli eventuali offerenti e, dall’altro lato, la scarsa chiarezza in merito all’avviso di rettifica. Sarebbe necessario fornire una disposizione univoca sul territorio nazionale sulla tipologia di avvisi di rettifica disponibili e dei termini entro i quali gli stessi non possano più essere fatti. Relativamente alle specifiche tecniche in merito alla privacy, è importante sottolineare la totale responsabilità del soggetto legittimato alla pubblicazione in caso di mancato rispetto della stessa: il professionista delegato deve, infatti, garantire l’idoneità dei documenti da pubblicare garantendo tutti gli accorgimenti necessari per preservare l’identità dei soggetti coinvolti ed eventuali soggetti estranei, nonché la conformità alla normativa in vigore in materia di protezione dei [continua ..]


4.2. L’obbligatorietà di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche

Il primo aspetto da affrontare è la circoscrizione dell’ambito di applicazione dell’art. 490 c.p.c. in ordine alla pubblicazione degli avvisi di vendita sul PVP. Non è infatti chiaro – e non viene neppure analizzato nelle circolari emesse dai singoli Tribunali – se parlando di «ogni atto esecutivo» il legislatore si riferisca esclusivamente alle vendite rientranti nelle procedure di espropriazione forzata ovvero si possa applicare a tutte le ipotesi di vendita disposte dal giudice. Attualmente l’interpretazione maggioritaria prevede che la pubblicazione di tutti gli avvisi di vendita debba avvenire sul PVP, a prescindere dalla tipologia di vendita. Tuttavia, tale estensione all’applica­bilità dell’art. 490 c.p.c. anche al di fuori delle ipotesi in cui non sia espressamente prevista, non può essere generalizzata e non determina automaticamente anche l’estinzione tipica prevista dall’art. 631 bis c.p.c.: tale ultima norma è infatti una misura sanzionatoria peculiare ed esclusiva delle procedure esecutive e non può – pertanto – essere estesa oltre i processi di espropriazione forzata. Neppure relativamente alle procedure concorsuali, vi è chiarezza in merito alla capacità espansiva della pubblicità sul PVP, e alla relativa obbligatorietà, di ogni vendita disposta dall’autorità giudiziaria, anche se non espressamente previste dalla legge: le circolari dei singoli Tribunali differiscono le une dalle altre adottando interpretazioni contrastanti. In dottrina, vi sono due principali orientamenti: il primo prevede l’obbligo di pubblicità sul PVP anche dove non espressamente indicato ex lege, mentre il secondo esclude alcune procedure, sostenendo che il legislatore abbia volutamente escluso alcune procedure, come le procedure da crisi da sovraindebitamento. Nel caso vi sia un richiamo all’art. 107 l. fall., essendo in tale rinvio inglobato anche l’art. 490 c.p.c., non vi sono problemi interpretativi; è il caso della vendita ex art. 105 l. fall. dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco, ovvero della cessione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 155 l. fall. in caso di fallimento della società. Diversamente, nel caso della liquidazione coatta amministrativa, nel caso dell’alienazione dei beni ricompresi in imprese soggette [continua ..]


4.3. I tempi della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche

Se da un lato l’art. 490 c.p.c. non prevede un termine entro il quale l’avviso di vendita debba essere pubblicato sul PVP, è pur vero – dall’altro lato – che, ex lege, l’avviso di vendita deve essere tenuto in pubblicità almeno per i quarantacinque giorni che precedono il termine per la presentazione delle offerte e che i siti di pubblicità privati pubblicano esclusivamente dopo che tutti i dati e le informazioni sono stati correttamente caricati sul PVP. I singoli tribunali hanno quindi adottato prassi differenti: alcuni hanno semplicemente indicato che la pubblicità sui siti privati deve esser effettuata successivamente alla pubblicazione sul PVP, mentre altri hanno previsto termini espliciti. Invece relativamente alla previsione di estinzione del processo esecutivo è importante una lettura combinata degli artt. 490 c.p.c. e 631 bis c.p.c.: l’even­tuale mancato rispetto del termine – oltre il quale verrà dichiarata l’estinzione – deve essere disposta dal Giudice, valutando ogni singolo caso e inserendolo nell’ordinanza di vendita. In ambito concorsuale, si sono registrati prassi differenti – in relazione ai tempi di pubblicazione degli avvisi di vendita – a seconda dei singoli tribunali. In alcuni casi si evidenzia esclusivamente un termine diverso per effettuare la pubblicazione sul PVP, mentre in altri casi operano una distinzione a seconda dei beni oggetto di vendita: per le cessioni di quote di società ovvero di beni mobili, la pubblicazione dovrà essere eseguita almeno 30 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, mentre per le cessioni di aziende ovvero di beni immobili il termine è aumentato a 45 giorni. In tale ottica, si è precisato che «i curatori terranno conto che, attesa l’obbligatorietà della pubblicità sul PVP che poi trasmette ai siti privati le informazioni pubblicitarie, e tenuto conto dei tempi tecnici necessari, appare indispensabile procedere con anticipo di ulteriori 15 giorni alla pubblicità sul Portale rispetto a quella prevista sul sito di pubblicità commerciale autorizzata, che devono a loro volta essere monitorati dal Portale» [3]. Altri tribunali hanno adottato, invece, una prassi differente, distinguendo sulla base della tipologia di procedura seguita per la vendita: nel caso di vendite operate ai sensi [continua ..]


4.4. I soggetti legittimati ad effettuare la pubblicità sul PVP

Un aspetto particolarmente controverso è l’individuazione del soggetto legittimato alla pubblicazione degli avvisi di vendita sul PVP. Come precedentemente indicato, l’art. 164-quater disp. att. c.p.c. prevede che «la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore munito di titolo esecutivo in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire». Le predette specifiche tecniche riconoscono quale soggetto legittimato colui che ha ricevuto l’incarico nell’ambito del procedimento giudiziario e «non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli a ciò legittimati per provvedimento del giudice o in forza di legge». L’individuazione del soggetto legittimato alla pubblicazione è fondamentale, attesa l’importanza del corretto inserimento dei dati per il regolare svolgimento delle operazioni di vendita. Il professionista delegato rimane sempre, infatti, il responsabile delle funzioni delegate e del buon esito della pubblicazione. Fatte tali premesse, sono emerse prassi differenti adottate dai singoli tribunali, anche se si possono identificare cinque diverse impostazioni di fondo, che riconoscono la predetta legittimazione: – al solo professionista delegato, salve le ipotesi eccezionali di mancata delega delle operazioni di vendita in cui deve provvedere il creditore (pignorante o munito di titolo); – al professionista delegato o al creditore anche in ipotesi in cui la vendita sia delegata al professionista; – al professionista delegato che, previa autorizzazione del giudice, può farsi coadiuvare dal gestore della vendita telematica (sarà il giudice a decidere se tale soggetto – a seconda dei casi – svolgerà un’attività meramente assistenziale, ovvero se sarà direttamente investito del potere di immissione dei dati); – al gestore della vendita telematica; – al professionista delegato e al custode. Tuttavia, alcune di queste impostazioni non convincono: infatti, non sembra che il legislatore abbia lasciato alcuno spazio per eventuali sub-deleghe ovvero per eventuali qualifiche del gestore delle vendite telematiche quale [continua ..]


5. Il pagamento del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche

L’art. 490 c.p.c. prevede il pagamento del contributo di 100,00 euro per la pubblicazione degli avvisi di vendita sul PVP per ogni lotto in vendita ogni volta che occorre dare pubblica notizia. Il contributo ai sensi dell’art. 18 bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è obbligatorio soltanto per i beni immobili e beni mobili registrati. Il pagamento del suddetto contributo è a carico del creditore procedente. Sul punto, vi sono prassi differenti presso i tribunali e più precisamente sul soggetto tenuto ad effettuare il materiale versamento del contributo: – il professionista delegato, pur con indicazioni non uniformi in ordine al modo in cui il creditore debba corrispondere le relative somme se attraverso un fondo già presente nella procedura, oppure se tali somme debbano essere messe a disposizione direttamente con l’invio della ricevuta di pagamento in formato .xml; – il professionista delegato oppure il «soggetto già incaricato del compimento degli ulteriori adempimenti pubblicitari»; – il creditore procedente o quello intervenuto munito di titolo, anche nelle procedure espropriative ove lo svolgimento delle operazioni di vendita sia stato delegato ad un professionista. Secondo un primo orientamento, il soggetto tenuto al pagamento del contributo è il professionista delegato, in altri casi viene stabilito che il creditore procedente versi un fondo spese capiente per i primi esperimenti di vendita sul conto corrente della procedura. Nelle vendite disposte dal giudice delegato ai sensi dell’art. 107, comma 1, l. fall. e nelle vendite ai sensi dell’art. 107, comma 2, l. fall., non vi è dubbio che è il curatore il soggetto legittimato a provvedere alla pubblicità. Alcuni tribunali hanno previsto che, laddove il curatore intenda avvalersi di una società specializzata – per l’effettuazione della pubblicità sul PVP – solitamente coincidente con le software house che effettuano la pubblicità sui siti debba esser richiesta apposita autorizzazione al giudice delegato, a norma dell’art. 104 ter, comma 4, l. fall., come proprio ausiliario.


6. L’inserimento dell’avviso da parte del professionista delegato alla vendita

Il soggetto legittimato alla vendita (professionista delegato, curatore, liquidatore giudiziale) deve autenticarsi tramite il proprio sistema di firma digitale e/o mediante la carta nazionale dei servizi (CNS), attraverso un sistema di collegamento con i registri interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID). Al fine di inserire un avviso di vendita sul portale delle vendite telematiche, il professionista delegato alle operazioni di vendita deve, quindi, accedere con le proprie credenziali – le medesime utilizzate per accedere alla propria consolle del Processo Civile Telematico – al sito https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/backoffice-web/login, come “Utente Esterno”. Successivamente, egli deve selezionare – nel Portale – il profilo di utente desiderato in modo da essere indirizzato al relativo menu. Sono, in particolare, previsti i seguenti profili per gli utenti esterni al Dominio Giustizia: – soggetto legittimato alla pubblicazione; – soggetto cui rivolgersi per la visione del bene; – sito Pubblicità /Gestore vendita telematica. In particolare, il Soggetto legittimato alla pubblicazione è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell’ambito del procedimento giudiziario. Egli può selezionare – sulla banda laterale (lato destro) del Portale – la pubblicazione di un nuovo avviso di vendita, seguendo 6 step: Dati della procedura. Lotto. Beni. Allegati. Siti pubblicità gestori vendite. Riepilogo e pubblicazione. Nel primo step – Dati della Procedura – viene richiesto di individuare il lotto di vendita e di inserire l’avviso di vendita in formato .xml. Nel secondo step – Lotto – è possibile gestire i dati del lotto e quelli afferenti ai dati della vendita: – Lotto unico o più lotti. – L’ubicazione e la descrizione dell’immobile. – I riferimenti del custode, al fine di visione l’immobile. – I dati della vendita (data e ora dell’asta, tipo di vendita, modalità di vendita, prezzo/valore base, offerta minima, rialzo minimo in gara, deposito cauzionale, deposito conto spese, date termine presentazione offerte, termine di presentazione offerte). In caso di vendita telematica “sincrona mista”, il soggetto legittimato alla pubblicazione deve precisare – anche nella sezione modalità di vendita, “presso il [continua ..]


7. La presentazione delle offerte

Salva l’ipotesi di vendita sincrona mista, i soggetti interessati all’acquisto, per poter partecipare all’asta telematica devono munirsi di una carta di credito, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, di una firma digitale e di un computer con una buona connessione Internet. In particolare, chiunque intenda partecipare ad un’asta telematica deve collegarsi al Portale delle Vendite Telematiche tramite uno dei seguenti punti di accesso: – https://portalevenditepubbliche.giustizia.it. – https://pvp.giustizia.it. – https://venditepubbliche.giustizia.it. Se interessato a partecipare alla gara, dopo avere opportunamente consultato le specifiche tecniche dell’immobile in vendita e richiesto un appuntamento per visionare il bene, può effettuare un’offerta telematica. A tale fine, egli deve sottoscrivere on-line la propria offerta di acquisto, che deve contenere i seguenti dati obbligatori: a) il codice fiscale o la partita IVA; b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato identificativo del lotto; e) la descrizione del bene; f) l’indicazione del referente della procedura; g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento; i) l’importo versato a titolo di cauzione, mediante bonifico; j) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; k) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera i); l) l’indirizzo della casella di Posta Elettronica Certificata presso cui ricevere le comunicazioni; m) l’eventuale recapito di telefonia mobile. Inoltre, egli deve utilizzare un modulo precompilato per l’offerta e inviarla all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. In particolare, il modulo si compone di una pagina introduttiva e di 6 step successivi: Lotto. Presentazione; Offerente; Quote-Titoli di partecipazione; Offerta; Riepilogo. L’offerente, previa selezione sul Portale delle Vendite Telematiche del bene prescelto, può compilare l’offerta selezionando la voce “Vai al gestore vendita telematica”. Nel caso in cui l’offerta venga formulata da più persone [continua ..]


8. Lo svolgimento dell’asta

A seguito della modifica dell’art. 569 c.p.c. il legislatore ha stabilito che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, salvo che il giudice non ritenga pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per lo svolgimento della procedura tale modalità. Tutte le operazioni di vendita si svolgono all’interno dell’aula virtuale della piattaforma. All’orario stabilito, indicato nell’avviso di vendita, il professionista referente della vendita apre l’aula virtuale e inizia le operazioni di vendita. L’aula virtuale presente all’interno della piattaforma si attiva soltanto all’ora­rio indicato per l’apertura delle buste, prima non è possibile accedervi. Nel caso in cui siano state presentate offerte, il professionista inizia lo spoglio e successivamente dà luogo alla gara telematica secondo le modalità previste al­l’interno dell’avviso di vendita. Per confermare la propria presenza all’in­terno dell’aula virtuale, occorre visualizzare le operazioni di vendita e partecipare alla gara telematica, cliccando sul pulsante “Vai all’aula virtuale” e successivamente sul pulsante “Conferma la presenza”. La piattaforma comunica in questo modo al professionista che l’utente è online e sta assistendo alle operazioni. A seconda della tipologia di vendita disposta dal Giudice (sincrona, asincrona, sincrona mista), il professionista delegato procede con l’apertura delle buste, durante la fase di “Esame delle offerte”. Le offerte possono essere validate o respinte dal professionista qualora ci fossero anomalie o irregolarità nella documentazione presentata (ad esempio non è presente la marca da bollo, la carta d’identità del presentatore dell’offerta, la carta d’identità dell’offe­rente, la visura, ecc.). Solo le offerte validamente presentate e convalidate dal professionista consentono di poter partecipare alla gara telematica. All’interno dell’aula virtuale è possibile visualizzare lo stato delle operazioni di vendita in corso: quando il professionista è connesso all’aula virtuale e sta provvedendo alla valutazione delle offerte viene evidenziato il [continua ..]


NOTE