L’elaborato esplora l’attuale disciplina concernente la prestazione dei servizi di investimento tra intermediario e cliente investitore. Gli autori, successivamente ad alcune preliminari considerazioni, quali la descrizione di prodotto finanziario, di strumento finanziario e di valore mobiliare, l’individuazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché la classificazione della clientela, offrono – alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali – un’ampia illustrazione della normativa bancaria vigente. Particolare attenzione viene dedicata all’articolato sistema di protezione accordata – in relazione alla tipologia di servizio ricevuto – al cliente investitore, con approfondimento diffuso dei doveri di comportamento dell’intermediario in tema – tra l’altro – di informazioni fornite alla clientela e da quest’ultima fornite, di gestione degli ordini dei clienti e di rendicontazione, nonché delle fattispecie di responsabilità dell’intermediario e delle ipotesi di danno configurabile.
The essay examines the current discipline concerning the provision of investment services between intermediary and investor customer. The authors, following some preliminary considerations, such as the description of the financial product, financial instrument and transferable security, the identification of investment services and activities, as well as the classification of customers, offer – in light of the most recent regulatory and jurisprudential intervention – a broad explanation of the banking regulations in force. Particular attention is paid to the detailed system of protection granted – in relation to the type of service received – to the investor customer, with in-depth analysis of the intermediary’s duties of conduct regarding – among other things – information provided to customers and provided by the latter, management of customer orders and reporting, as well as the cases of liability of the intermediary and the hypotheses of configurable damage.
Keywords: investment services – duties of the intermediary – costumer protection.
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1. Premessa - 2. Considerazioni preliminari - 3. La gradazione dei criteri caratterizzanti la condotta dell’intermediario: un quadro di sintesi - NOTE
Come è noto, la disciplina delle attività finanziarie ha subito numerose trasformazioni nel corso degli ultimi anni. L’attuale impianto sistematico delle regole in esame, profondamente modificato dalla normativa comunitaria, si snoda intorno a clausole generali e a criteri specifici di condotta, graduati in base alla tipologia del cliente e alla natura del servizio. Il presente elaborato si propone di esplorare, alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, la disciplina vigente nell’ordinamento italiano relativamente alla prestazione dei servizi di investimento fra intermediario e cliente investitore, delineando l’articolato sistema di protezione accordata a quest’ultimo in relazione alla tipologia di servizio ricevuto.
2.1. Prodotti finanziari, strumenti finanziari e valori mobiliari I termini prodotti finanziari, strumenti finanziari e valori mobiliari hanno un preciso significato giuridico, che differisce da ciò che comunemente si intende nella letteratura economica e finanziaria, ove vengono usati promiscuamente per indicare qualsiasi strumento diretto al trasferimento della moneta nello spazio (assegni bancari, carte di credito, ecc.) o nel tempo (depositi bancari, azioni, mutui, obbligazioni, ecc.), oppure volto al trasferimento del rischio (assicurazioni, swap, ecc.). In particolare, i prodotti finanziari sono definiti dall’art. 1, comma 1, lett. u), TUF, il quale fa rientrare in tale categoria gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, precisando che non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. Il rapporto fra prodotti finanziari e strumenti finanziari è, dunque, di genere a specie: gli strumenti finanziari rientrano, cioè, nella più ampia categoria dei prodotti finanziari. La nozione di strumenti finanziari è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. “Decreto Eurosim”), che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 10 maggio 1993, n. 22, relativa ai servizi di investimento. Successivamente, la nozione è stata modificata dal d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, che ha dato attuazione alla c.d. “direttiva MiFID” (“Market in Financial Instruments Directive”). In particolare, l’art. 1, comma 2, TUF, nella nuova formulazione definisce gli strumenti finanziari, stabilendo che rientrano in tale (sotto)categoria: a) i valori mobiliari; b) gli strumenti del mercato monetario; c) le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio; d) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati («future»), gli «swap», gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e gli altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie, che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti (identificabili come derivati finanziari); e) i contratti di opzione, i contratti [continua ..]
3.1. In merito alla condotta del buon e diligente intermediario In primis, pare opportuno sintetizzare di seguito la condotta del buon e diligente intermediario, tenuto conto della normativa bancaria vigente, così come sopra ampiamente illustrata. Volendo fornire una rappresentazione della disciplina vigente nell’ordinamento italiano relativamente alla prestazione dei servizi di investimento tra intermediario e clienti investitori, occorre precisare che l’espressione “regole di condotta o di comportamento” si riferisce al sistema di norme, di fonte primaria e secondaria, che, a ragione della specificità dei contratti aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento, delineano una disciplina speciale in punto di obblighi pre-contrattuali e contrattuali in capo agli intermediari stessi. L’attuale impianto sistematico delle regole in esame, profondamente modificato dalla normativa comunitaria, si snoda intorno a clausole generali e a criteri specifici di condotta, graduati in base alla tipologia del cliente e alla natura del servizio [20]. In particolare, assume rilievo la regolazione comunitaria sulla prestazione dei servizi finanziari e sui mercati (direttiva 2004/39/CE, poi implementata dalla direttiva 2006/73/CE, c.d. “direttive MiFID di primo e di secondo livello”), recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, che mira ad assicurare alle controparti negoziali una tutela in modalità che tengono conto del nuovo ruolo attribuito agli investitori – resi maggiormente consapevoli e partecipi delle dinamiche di mercato – realizzate essenzialmente previo superamento degli strutturali problemi di asimmetria informativa. In via generale, la MiFID ha introdotto una differenziazione e una graduazione delle regole di condotta gravanti sugli intermediari, in relazione sia alla tipologia di servizio prestata, sia alla tipologia di clienti coinvolti. I principi seguiti dal legislatore comunitario in tale ambito sono, infatti, quelli di gradualità e proporzionalità fra tipologia dei servizi prestati, classificazione dei clienti (ripartiti, a seguito del recepimento della MiFID, in tre categorie: al dettaglio, professionali e controparti qualificate) e regole di condotta applicabili. Ne deriva una protezione modulata sulle diverse categorie di investitori e differenziata in base ai servizi di investimento [continua ..]