Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/04/2019 - La Cassazione annulla d’ufficio, con rinvio, le sentenze di condanna per bancarotta fraudolenta in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi nelle impr

argomento: News Diritto - Diritto Penale

Articoli Correlati: bancarotta fraudolenta

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 7 febbraio 2019 (ud. 14 dicembre 2018), n. 6115, pur dichiarando inammissibili le due doglianze presentate dal ricorrente, annulla d'ufficio, con rinvio, la sentenza impugnata. Nelle more del ricorso, infatti, la Corte Costituzionale (sent. 5 dicembre 2018, n. 222) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 216 e 223 L.F. nella parte in cui prevedono l'applicazione, in caso di condanna, della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese in misura fissa decennale. Tanto premesso, la Suprema Corte cita la pronuncia a Sezioni Unite che afferma la rilevabilità d'ufficio – a prescindere dall'ammissibilità del ricorso – della sopravvenuta illegalità della pena per dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass. pen., Sez. Un., 33040/2015). I giudici di legittimità richiamano, inoltre, il recente rinvio alle Sezioni Unite concernente la natura – predeterminata o meno – della pena accessoria succitata: nel primo caso, consentirebbe alla Cassazione, ex art. 37 c.p., di rideterminare automatica la pena (in misura pari alla sanzione principale); nel secondo, sarebbe necessario un rinvio al giudice del secondo grado per nuove valutazioni fattuali. La sentenza in commento, non potendo attendere la soluzione delle Sezioni Unite per motivi di prescrizione del reato, aderisce a questa seconda impostazione.