argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 ottobre 2018, n. 24103, ha chiarito che per la quantificazione del danno causato dall’organo amministrativo di una società fallita non può farsi riferimento alla differenza fra passivo accertato e attivo liquidato nell’ambito della procedura fallimentare. La Suprema Corte precisa, in particolare, che il danno patrimoniale può corrispondere all’intero deficit solo se la mala gestio sia generalizzata, con erosione dell’intero patrimonio sociale. Nel caso in esame, al contrario, la responsabilità dell’amministratore unico era circoscritta al mancato rinvenimento delle scritture contabili, pur se la mancanza delle stesse non consentiva la ricostruzione delle vicende della società e quindi degli effetti pregiudizievoli delle specifiche condotte contestate.