argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Cons. Stato, Sez. III, con sentenza 23 aprile 2019, n. 2614 ha ritenuto di non accogliere la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale della P.A. ex art. 1337 c.c., avanzata da una ditta che ha infruttuosamente partecipato ad gara di appalto, successivamente annullata in autotutela dalla stazione appaltante, rilevando che la medesima ditta, nonostante avesse avuto tempestiva e piena conoscenza della sussistenza di un vizio (consistente nella possibilità di aprire le buste contenenti il progetto tecnico prima che la Commissione giudicatrice avesse specificato i criteri valutativi delle proposte) che inficiava la procedura di evidenza pubblica (e che ha successivamente condotto all’annullamento in autotutela della gara stessa) non aveva mai contestato tale presunta illegittimità, ma, anzi, con due missive, aveva sollecitato la Commissione di gara a concludere le procedure valutative nel modo più rapido, entro i tempi stabiliti dal bando, senza fare menzione del vizio, se non dopo l’annullamento in autotutela della procedura concorrenziale. Il Consiglio di Stato ha dunque ritenuto che non sussistesse nel caso di specie alcun legittimo affidamento da tutelare in capo alla ditta istante, la quale invece, ben conscia del vizio che affliggeva la procedura di gara, non ne aveva mai fatto constare all’Amministrazione procedente l’illegittimità.