Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Non scatta il sequestro preventivo dei beni, se la società è ammessa alla procedura di concordato preventivo prima della scadenza del termine del pagamento dei debiti

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 giugno 2018, n. 44884, depositata in data 8 ottobre 2018, ha annullato, vista l’ammissione alla procedura di concordato preventivo prima della scadenza del termine di pagamento di un debito tributario, l’ordinanza del riesame, la quale aveva confermato il sequestro preventivo dei beni di una s.r.l. in liquidazione e delle quote del legale rappresentante indagato per omesso versamento del debito tribitario. La Suprema Corte ha affermato che è elemento essenziale dell’insussistenza del reato l’ammissione – e la successiva omologa – al concordato preventivo, con espressa previsione del pagamento dilazionato dell’imposta, prima della consumazione del reato, coincidente con la data di scadenza prevista per il versamento omesso. La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che l’omologa dell’accordo transattivo modifica gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, condizionando sia il termine di pagamento sia l’importo stesso del tributo: il titolo di pagamento diviene, infatti, la transazione fiscale stessa. Inoltre, l’ordinanza impugnata aveva, erroneamente, ritenuto che, nonostante l’omologa del concordato fosse avvenuta prima della scadenza del termine di pagamento, nessuna dilazione del debito tributario fosse stata chiesta nella transazione fiscale, giustificando quindi il sequestro preventivo, senza però considerare che dagli atti del concordato emergeva la chiara volontà della società di un pagamento frazionato dei debiti erariali.