argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 maggio 2018, n. 24137, depositata il 3 ottobre 2018, ha nuovamente esaminato il tema della determinazione della data certa, offrendo alcune indicazioni pratiche per la certificazione della data di redazione di un documento. Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sia circa la legittimità dell’utilizzo di un partitario di conto corrente ordinato secondo data valuta, per giustificare l’incameramento – da parte di un istituto di credito – di alcune somme in data successiva alla dichiarazione di fallimento, sia con riguardo all’inopponibilità al fallimento degli atti di costituzione di pegno in favore della banca e dell’escussione dello stesso. La Suprema Corte ha affermato che il partitario del conto corrente fornito dalla banca non può assumere valenza probatoria, ritenendolo privo di data certa, in quanto si tratta di un semplice elenco dei movimenti stampati in ordine di data valuta. In particolare, non sussistono le condizioni per poter ravvisare i presupposti di certezza di cui all’art. 2704 c.c., in quanto la data valuta non può essere considerata idonea a provare l’effettivo tempo dell’operazione, poiché la scelta della data valuta è rimessa alla discrezionalità della banca stessa. È, infatti, consuetudine delle banche postergare i versamenti in conto corrente e antergare il tempo dei prelievi. Relativamente alle scritture costitutive di pegno, la Corte di Cassazione, in linea con la pronuncia della Corte d’Appello, ha riconosciuto il timbro postale in autoprestazione come strumento idoneo a conferire certezza di data alle scritture private non autenticate con cui faccia corpo unico, come già precedentemente affermato nella Sentenza del 28 maggio 2012, n. 8438. Infatti, il timbro apposto da un pubblico ufficio sulla scrittura privata non autenticata equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel giorno stesso in cui è stata eseguita.