argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: opposizione allo stato passivo - chiusura fallimento
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 marzo 2018, n. 20225, depositata il 31 luglio 2018, ha affermato che il giudice delegato può ordinare l’adozione di specifici accantonamenti – mediante modalità di deposito da lui stabilite – in favore dei creditori non ancora ammessi, ma in attesa degli esiti dei propri giudizi di opposizione allo stato passivo, nonostante la chiusura del fallimento per l’integrale pagamento dei crediti, ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 2 l.f.. Il creditore, il cui credito non è ancora stato definitivamente ammesso al passivo, può quindi godere sia dell’accantonamento generico sia dell’accantonamento disposto dal giudice delegato in relazione alla probabilità dell’esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo. Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la chiusura del fallimento di una società, ordinando che il curatore depositasse i titoli di stato residuati su un libretto intestato ai soci di fatto falliti, ma vincolato a favore di una società creditrice, mentre era ancora in corso il corrispondente giudizio di accertamento dei crediti, prevedendo che solo al passaggio in giudicato delle suddette sentenze di accertamento dei crediti, le somme sarebbero state svincolate in favore della società creditrice e l’eventuale residuo sarebbe stato restituito ai soci falliti. La Corte Suprema, in linea con le sentenze di primo e secondo grado, ha rigettato il ricorso proposto dai soci della società fallita, condannandoli alla corresponsione del credito accertato.