<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Il tribunale può dichiarare d’ufficio la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento, se verifica che la stessa non può più essere “utilmente perseguita”

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 febbraio 2018, n. 27117, depositata il 25 ottobre 2018, ha affermato che il tribunale può dichiarare d’ufficio la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento – anche se non è ancora decorso il termine dei sei mesi previsto dall’art. 8, comma 3, lett. b), l. 106/2011 – qualora la stessa non possa essere proficuamente perseguita e la conversione concordataria non possa avere successo. Nel caso di specie, su indicazione della capogruppo, il Tribunale di Catania aveva dichiarato d’ufficio il fallimento di una sua società controllata in amministrazione straordinaria, giacché – scaduto il termine per procedere con il concordato in assunzione – i commissari liquidatori avevano proseguito con l’attività liquidatoria del patrimonio immobiliare societario, senza procedere con la conversione in fallimento, ai sensi dell’art. 69, L. 279/99. La Corte di Cassazione – accogliendo il ricorso principale della capogruppo – ha sottolineato come l’obiettivo principale del legislatore in tali procedure sia velocizzare la chiusura delle procedure aperte secondo la prima Legge Prodi (L. 95/1979), dapprima attraverso un concordato con assuntore, e in seconda istanza con la conversione delle procedure in fallimenti, secondo il procedimento regolamentato dall’art. 69 all’art. 77 del d.lgs. 270/99. Il richiamo di questo specifico articolo nella lett. b) dell’art. 8 del d.l. 70/2011, attribuisce al tribunale gli stessi poteri previsti dal d.lgs. 270/99 e quindi anche il potere di disporre d’ufficio la conversione in fallimento. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 69 cit., il tribunale dispone la conversione della procedura in fallimento solo se risulta che l’amministrazione straordinaria «non può essere utilmente perseguita». Nel caso in cui il tribunale intervenga prima della scadenza dei sei mesi, deve valutare l’utilità nel proseguimento della procedura, scegliendo – a seconda degli esiti – se disporre o meno la conversione in fallimento, al fine perseguire lo scopo ultimo del legislatore, cioè la chiusura – nel minor tempo possibile – delle procedure ancora aperte e di conseguenza, la soddisfazione dei creditori.