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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 giugno 2018, n. 23155, depositata il 26 settembre 2018, è stata chiamata a esprimersi in merito al ricorso ai sensi dell’art. 18 l.f. e ha affermato che tale ricorso è inammissibile qualora lo stesso si basi solamente su vizi di rito che non comportano la rimessione della causa al giudice di prima istanza. Nel caso di specie, l’ex liquidatore di una società a responsabilità limitata presentava ricorso ai sensi dell’art. 18 l.f. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base di un mero vizio di rito legato alla presunta violazione del termine di comparizione di cui all’art. 15 l.f., deducendo, pertanto, la nullità o l’inefficacia della notifica dell’istanza di fallimento. Avendo la Corte d’Appello respinto il reclamo presentato dall’ex liquidatore, quest’ultimo presentava ricorso in Cassazione, le cui doglianze – tuttavia – venivano ritenute infondate. La Suprema Corte ha, in particolare, affermato che, affinché il reclamo ex art. 18 l.f. – basato esclusivamente su vizi di rito – sia dichiarato ammissibile occorre che tali vizi rientrino tra quelli di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e comportino, dunque, la rimessione della causa al giudice di primo grado. Al contrario, qualora il reclamo sia incentrato esclusivamente su vizi di rito non rientranti nelle specifiche di cui ai suddetti articoli, e non sia altresì basato su questioni di merito, deve essere dichiarato inammissibile.