<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - Sulla società gravano le spese di giudizio qualora venga dichiarata infondata la denuncia ex art. 2409 c.c.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 settembre 2018, n. 23199, ha affermato che, nel caso in cui venga ritenuta infondata la denuncia al Tribunale di gravi irregolarità, ai sensi dell’art. 2409 c.c., le spese per l’attività difensiva affrontate dagli organi sociali in carica, ancorché dimissionari o revocati per effetto del provvedimento giudiziale interinale, «devono considerarsi in rapporto causale diretto con il mandato loro conferito, da rimborsare ai sensi dell’art. 1720, commi 1 e 2, cod. civ.». Nella specie, la Suprema Corte ha precisato che l’amministratore di una società di capitali ha diritto al rimborso delle predette spese, in quanto collegate all’esecuzione dell’incarico conferito e, pertanto, rappresentative del rischio inerente all’esecuzione dello stesso.