<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - La proposta di concordato preventivo con cessione parziale dei beni è inammissibile, in quanto viola la disposizione di cui all’art. 2740 c.c.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 luglio 2018, n. 26005, depositata il 17 ottobre 2018, è stata chiamata a esprimersi in tema di concordato preventivo e ha affermato l’inammissibilità della procedura concordataria presentata da società del medesimo gruppo, nel caso in cui tale procedura preveda la parziale cessione dei beni. Nel caso di specie, diverse società collegate presentavano un’unitaria domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con funzione liquidatoria, la quale prevedeva che il ricavato delle cessioni dei beni di due società del gruppo avrebbero dovuto soddisfare – dapprima – per intero i propri creditori privilegiati ed in parte il ceto chirografario, e – successivamente – i creditori delle altre società del gruppo. Tale proposta è stata dichiarata inammissibile in tutti i gradi di giudizio, in quanto contraria alle disposizioni di cui all’art. 2740 c.c.; tale articolo stabilisce, infatti, che tutti beni del debitore devono essere messi a disposizione dei creditori. Pertanto, nel caso de quo, ciascuna delle società del gruppo avrebbe potuto presentare la proposta concordataria dinanzi ai relativi tribunali di competenza, al fine di non confondere le masse attive e passive di ciascuna di essa; o, in alternativa, tali società avrebbero potuto presentare un’unica domanda di ammissione al concordato preventivo, purché la stessa non alterasse l’autonomia delle rispettive masse attive e passive.