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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 giugno 2018, n. 22419, depositata il 13 agosto 2018, ha affermato che l’atto di compravendita è opponibile al fallimento del venditore solamente se viene depositata la nota di trascrizione. Nel caso di specie, un’amministrazione condominiale ventava un credito nei confronti della società fallita sorto a seguito della sottoscrizione di un contratto di compravendita, che veniva tuttavia ritenuto inopponibile al fallimento ai sensi dell’art. 45 l.f. Giunti in Cassazione su ricorso dell’amministrazione condominiale, la Suprema Corte ha affermato che, al fine di rendere opponibile al fallimento del venditore il contratto di compravendita, è necessario che venga prodotta la nota di trascrizione dell’atto stesso. Soltanto il deposito della nota di trascrizione – che deve essere antecedente alla dichiarazione di fallimento – permette di individuare inequivocabilmente i beni ai quali l’atto di compravendita fa riferimento.