argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 giugno 2018, n. 16984, ha affermato che il socio accomandante che pone in essere atti di gestione societaria assume – ai sensi dell’art. 2320 c.c.– responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per ciò che concerne le obbligazioni sociali. In tale caso, il fallimento della società deve essere esteso anche al socio accomandante medesimo, ex art. 147 l.f.