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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 4 ottobre 2018, ha affermato che il termine di decadenza per la presentazione delle domande tardive di insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa decorre dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015, ossia dal 16 novembre 2015. Nel caso di specie, l’ex amministratore di un istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa presentava opposizione avverso l’ammissione del credito vantato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, sulla base del fatto che – a suo dire – tale domanda era stata presentata tardivamente e che non era stata data giustificazione del ritardo. In particolare l’istituto di credito era stato posto in liquidazione coatta amministrativa nel corso del 2011 e la domanda di insinuazione da parte del Fondo era stata presentata il 2 settembre 2015, dunque prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015. Il Tribunale di Milano ha, quindi, affermato che le disposizioni introdotte dal suddetto decreto, il quale ha uniformato le norme che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa alle norme fallimentari, non si applicano, per quanto concerne il termine decadenziale, al caso de quo.