<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - L’Agenzia delle Entrate ribadisce il solo obbligo da parte del debitore concordatario di annotare la nota di variazione I.V.A. in diminuzione emessa dal creditore falcidiato

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, con Risposta del 30 ottobre 2018, n. 54, ha affermato che le note di variazione I.V.A in diminuzione emesse dai creditori al fine di recuperare l’ammontare dell’I.V.A. oggetto di falcidia nella procedura concordataria devono essere registrate nei registri I.V.A. del debitore, senza obbligo di versare il debito nei confronti dell’Erario. Nel caso di specie, una società per azioni veniva ammessa alla procedura di concordato con continuità aziendale, il cui piano prevedeva il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed il parziale pagamento del ceto chirografario, e si basava sull’assunto che i creditori rimasti insoddisfatti avrebbero potuto recuperare l’I.V.A. falcidiata mediante l’emissione di note di variazione I.V.A in diminuzione. L’Agenzia delle Entrate, chiamata a fornire delucidazioni in merito al trattamento da riservare alla suddetta imposta, ha ribadito quanto disposto dalla Circolare del 7 aprile 2018, n. 8/E, la quale stabilisce l’obbligo per il debitore concordatario dell’annotazione della variazione I.V.A. in diminuzione nei registri I.V.A., con la sola finalità di evidenziare il credito esigibile dall’Erario una volta che la società in concordato sia tornata in bonis.