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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 27 febbraio 2018, n. 2170, ha affermato che il socio di una società in nome collettivo ha diritto di promuovere azione di responsabilità nei confronti dell’altro socio amministratore, nel caso in cui ritenga di aver subito un danno al proprio patrimonio. Il Tribunale sottolinea come la norma di riferimento sia l’art. 2043 c.c. afferente alla responsabilità aquiliana, e come sia posto a carico del socio attore l’onere di dimostrare i danni patiti a causa del comportamento del convenuto. Nel caso de quo, l’attore non provvedeva a fornire prove necessarie alla dimostrazione del danno subito e per tale ragione, il Tribunale di Milano ha affermato che «A fronte dell’assoluto difetto di prova in ordine alla pretesa distrazione o comunque mancata corresponsione da parte del socio di utili spettanti all’altro socio, la domanda va quindi integralmente rigettata senza alcuna possibilità di ulteriore istruttoria».