Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Anche i sindaci di s.r.l. sono investiti del potere di denunzia al Tribunale di cui all’art. 2409 c.c.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 maggio 2018, n. 44107, depositata il 4 ottobre 2018, si è espressa in tema di responsabilità del collegio sindacale, in presenza di rilevanti e reiterate distrazioni ad opera dell’organo amministrativo. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che nelle s.r.l. – anche qualora i sindaci siano di nomina facoltativa – il collegio sindacale è investito del potere di denunzia al tribunale di cui all’art. 2409 c.c., stante la portata di carattere generale di tale articolo. Pertanto, in caso di inerzia, il collegio sindacale risponde, in concorso con gli amministratori, per i danni cagionati qualora questi ultimi non si sarebbero prodotti se lo stesso avesse operato secondo diligenza. Ai fini del riconoscimento della responsabilità penale, è tuttavia necessaria in capo ai sindaci la conoscenza della condotta illecita degli amministratori e la consapevolezza – che può essere provata anche in via indiziaria – che la loro inerzia abbia determinato o favorito la commissione dei fatti distrattivi, nulla a valere la giustificazione dell’inutilità dalla convocazione dell’assemblea per la sostanziale coincidenza dei soci con gli amministratori.