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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 marzo 2018, n. 9087, depositata in data 12 aprile 2018, ha chiarito che – se allo scadere del termine di cui all’art. 161, comma 6, l.f., – il debitore deposita, in alternativa alla proposta concordataria, la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis l.f., può essere concesso il termine di cui all’art. 162, comma 1, l.f. L’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo hanno invero matrice comune, onde l’ammissibilità – per la Suprema Corte – dell’applicazione analogica della norma.