argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 maggio 2018, n. 45574, depositata il 10 ottobre 2018, ha dichiarato illegittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca operato sui conti correnti intestati alla società dichiarata fallita. In particolare, a trovare applicazione è l’art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, nella parte in cui prevede quale limite operativo alla confisca l’appartenenza dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi estranei al reato stesso e, pertanto, l’indisponibilità degli stessi in capo alla persona giuridica rappresentata dall’autore del reato. Infatti, le somme confluite sul conto corrente intestato alla fallita, da un lato, sono, quale conseguenza dello spossessamento dei cui all’art. 42 l.f., nella disponibilità della curatela fallimentare – che è soggetto terzo estraneo al reato – e non più della compagine societaria della fallita e, dall’altro, sono anche conseguenza della gestione fallimentare e pertanto non direttamente riconducibili al profitto del reato.