Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Fallimento successivo al concordato preventivo: i crediti devono essere ammessi per il loro importo originario

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 luglio 2018, n. 26002, depositata il 17 ottobre 2018, ha affermato che la dichiarazione di fallimento successiva al concordato preventivo omologato determina implicitamente la risoluzione dello stesso. Pertanto, in sede di accertamento del passivo fallimentare, i crediti devono essere ammessi per la loro entità originaria e non per l’importo risultante dalla falcidia operata nel piano concordatario.