argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: immobili
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 giugno 2018, n. 21647, depositata in data 5 settembre 2018, ha chiarito che per valutare la sussistenza del requisito dimensionale dell’attivo patrimoniale per la dichiarazione di fallimento occorre tenere conto del valore degli immobili, indipendentemente dalla data di acquisto. In particolare, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, sul presupposto che l’unico immobile fosse stato acquistato prima del triennio di cui all’art. 1 l.f., affermando che il valore del bene – quantificato come costo storico al netto degli ammortamenti –, se presente nel patrimonio sociale nell’arco temporale di cui all’art. 1 l.f., è da ricomprendere nella quantificazione dell’attivo patrimoniale ai fini fallimentari.