argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 settembre 2018, n. 22208, ha affermato che nell’insinuazione al passivo la banca ha l’onere di produrre gli estratti conto integrali, i quali costituiscono prova del credito della banca, che devono essere esaminati dal curatore, il quale può opporre specifiche contestazioni. In sede di successiva opposizione allo stato passivo, il collegio giudicante deve valutare la completezza ed esaustività delle schede integrali prodotte dal creditore, le quali costituiscono prove atipiche che assumono rilevanza in assenza di specifiche contestazioni del curatore in sede di ammissione. Il giudice delegato, o il tribunale in sede di opposizione, possono comunque rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti e fondata sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.