argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 30 ottobre 2018, n. 27442, ha ribadito che il divieto di tassi usurari deve essere interpretato nel senso di includere anche gli interessi moratori pattuiti per il ritardo nell’adempimento. Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che l’art. 1815, comma 2, c.c. non può essere esteso agli interessi moratori usurari, giacché la norma si riferisce espressamente agli interessi corrispettivi. Ne consegue che la nullità della pattuizione di interessi moratori oltre la soglia usuraria conduce alla riduzione di questi al tasso legale ex art. 1284 c.c., in luogo del loro azzeramento.