argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Firenze, con Sentenza del 7 marzo 2018, n. 538, ha affermato che la proposta concordataria non può contenere una relazione integrativa di un professionista differente dall’attestatore, se non sussistono modifiche sostanziali del piano. La Corte d’Appello chiarisce che, seppur la norma non vieti espressamente la nomina di più attestatori, è singolare il riferimento della legge al professionista ed alla relazione da questi resa; inoltre, non è ammissibile che l’imprenditore proponga correzioni alla relazione di un professionista da egli scelto liberamente, salvo che intervengano modifiche sostanziali al piano, che giustifichino il deposito di una nuova relazione ai sensi dell’art. 161, comma 3, l.f.