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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 giugno 2018, n. 18151, depositata il 10 luglio 2018, ha precisato come al commissario dell’amministrazione straordinaria non competa solo l’attuazione del programma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 54 e 57 del d.lgs. n. 270/1999, ma lo stesso sia investito, ai sensi dell’art. 40, della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni aziendali, con il fine ultimo della migliore attuazione del programma anzidetto, nell’interesse dei creditori. Pertanto – conclude la Suprema Corte – la violazione da parte del commissario straordinario dei generali doveri di corretta e regolare amministrazione determina in capo allo stesso una responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.