argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 16 ottobre 2018 n. 102, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modalità con le quali è possibile determinare la corretta disciplina a cui assoggettare i rapporti di lavoro e di collaborazione che prevedono l’iscrizione alla gestione separata, qualora gli stessi siano svolti in due o più Stati membri dell’Unione Europea. L’Istituto ha precisato che è possibile la simultanea applicazione della legislazione di due Stati stipulando uno specifico accordo, con il consenso delle autorità competenti degli Stati interessati. In particolare, l’art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009 ha previsto che l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un’altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile al lavoratore. Tale provvisoria determinazione iniziale deve essere comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività: se entro due mesi la determinazione iniziale non viene contestata essa diventa definitiva.