argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, con sentenza 19 ottobre 2018, n. 10154, ha stabilito che le controversie aventi ad oggetto il fermo amministrativo ex art. 69 R.D., 2440/1923 rientrano nella cognizione del giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che dallo stesso fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa; rientra pertanto nella giurisdizione del giudice tributario e non in quella del giudice amministrativo, una controversia avente ad oggetto le contestazioni proposte avverso il provvedimento di fermo amministrativo, disposto a tutela del credito vantato dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società, determinato sulla base dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione relativo ad attività ispettiva per un determinato anno d’imposta.