argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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La Corte cost., con ordinanza 19 ottobre 2018, n. 190, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione – dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162, «nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, quando sussistano altri giusti motivi».