argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza del 27 giugno 2018, n. 3940, ha precisato i casi in cui è consentito superare il termine di 18 mesi per agire in autotutela attraverso l’annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo. A tal proposito, ha affermato che l’art. 21 nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241 deve essere interpretato nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, deve considerarsi ammesso: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione relativa ai presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo abbia costituito il risultato di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state rese dichiarazioni sostitutive), rendendosi, in tal caso, necessario l’accertamento definitivo in sede penale; b) sia nel caso in cui l’erroneità dei presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo della parte, rendendosi necessario, in tal caso - non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto dei rigorosi termini nell’adozione del provvedimento in via di autotutela - richiamare esclusivamente il principio di ragionevolezza ai fini della valutazione degli opposti interessi in gioco.