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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 febbraio 2018, n. 9933, depositata il 20 aprile 2018, ha affermato che, in caso di opposizione, il decreto ingiuntivo acquisisce efficacia di giudicato sostanziale ai fini dell’opponibilità alla massa fallimentare, a condizione, anzitutto, che il giudizio di opposizione stesso sia estinto e che, in secondo luogo, sia già spirato il termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione. Nel caso di specie, un istituto di credito presentava opposizione allo stato passivo fallimentare in quanto il giudice delegato aveva escluso le spese giudiziali liquidate in favore della banca nel decreto ingiuntivo ed aveva, altresì, declassato il grado ipotecario vantato dal creditore. Avverso tale decisione l’istituto di credito presentava opposizione dinanzi al Tribunale di Treviso, il quale – tuttavia – respingeva l’opposizione, sul presupposto che il decreto ingiuntivo doveva considerarsi inopponibile alla massa fallimentare, in quanto reso esecutivo successivamente alla dichiarazione di fallimento della società debitrice. La Suprema Corte ha – anzitutto – ribadito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in assenza di opposizione, l’esecutività del decreto ingiuntivo deve essere dichiarata dal giudice ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Ha, inoltre, affermato che – qualora avverso il decreto ingiuntivo sia stata presentata opposizione da parte del debitore – il decreto ingiuntivo diviene opponibile ai creditori, purché prima del fallimento sia stata emessa ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione e purché sia decorso il termine entro il quale è possibile presentare reclamo.