<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - La domanda di ammissione al passivo presentata dagli eredi è inammissibile se gli stessi non dimostrano che la colpa del ritardo è dovuta ad elementi oggettivi e a loro estranei

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: inammissibilità

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 luglio 2018, n. 21661, depositata il 5 settembre 2018, è stata chiamata ad esprimersi in tema di ammissione allo stato passivo fallimentare ed ha affermato che la morte del creditore, a seguito della quale il credito vantato è stato riscattato dagli eredi, non è motivo di proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione tardive. Nel caso di specie, la domanda di ammissione al passivo per le quote di TFR maturate dal creditore deceduto veniva presentata dagli eredi ben oltre il termine di cui all’art. 101 l.f. Gli stessi sostenevano che il ritardo fosse dovuto alla patologia di cui era affetto il creditore originario e, pertanto, chiedevano la proroga di altri 12 mesi del termine per la presentazione della domanda. La Suprema Corte, chiamata ad esprimersi sul ricorso degli eredi, ha confermato la decisione della Corte territoriale, affermando che è onere del creditore dimostrare che la causa per la quale non è stata presentata la domanda di ammissione entro i termini non è a lui imputabile. Nel caso de quo, dunque, la domanda era inammissibile in quanto non è stato sufficiente dimostrare la mera assenza di colpa da parte degli eredi stessi; la valutazione della non imputabilità della causa del ritardo deve, al contrario, basarsi su elementi oggettivi ed estranei al creditore.