argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 giugno 2018, n. 22420, depositata il 13 agosto 2018, è stata chiamata ad esprimersi in tema di ammissione al passivo del credito vantato dagli enti pubblici ed ha affermato che, ai sensi dell’art. 2752 c.c., il credito vantato dal Comune per tributi ad esso non riversati dal concessionario fallito godono del grado di privilegio generale sui mobili. Nel caso di specie, la riscossione del credito a titolo di tributi vantato dal Comune era stata affidata ad un ente privato; tuttavia quest’ultimo veniva successivamente dichiarato fallito e, pertanto, il Comune presentava apposita domanda di ammissione al passivo al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta dalla società concessionaria. Diversamente da quanto richiesto dal Comune, il credito veniva ammesso al chirografo e, pertanto, l’ente impositore presentava ricorso dapprima dinanzi il tribunale e – in seguito – in appello. Giunti infine in Corte di Cassazione, la Suprema Corte ha affermato che, dal momento che il rapporto instauratosi tra l’ente impositore e la concessionaria è di natura concessoria, per la natura del suo credito trova applicazione quanto disciplinato dall’art. 2752 c.c.