<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Nell’ambito delle frodi c.d. “carosello” è il cessionario a dover dimostrare in maniera rigorosa di non essere stato partecipe consapevole

argomento: News del mese - Diritto Tributario

Articoli Correlati: frodi carosello

Nella sentenza n. 27269 del 30 ottobre 2018, con riferimento all’indebita detrazione dell’Iva, ed in particolare all’ambito delle frodi c.d. “carosello”, la Suprema Corte ha ribadito che determinati elementi di fatto, quali la mancanza di una struttura operativa presso la sede o l’assenza di dipendenti, costituiscono elementi indiziari dell’inesistenza soggettiva del fornitore ed assumono valore in ordine alla presunta consapevolezza del cessionario di partecipare ad una operazione fraudolenta. Ciò rende legittimo il diniego della detrazione dell’Iva, salvo prova contraria del cessionario che dimostri di aver agito in buona fede. La prova, tuttavia, deve essere rigorosa, non essendo sufficiente dimostrare di non essere stato partecipe consapevole della frode, occorrendo invece dare conto di avere rispettato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, che abbia agito secondo ragionevolezza e proporzionalità. Sono irrilevanti a tal fine la regolarità della contabilità, dei pagamenti, ed anche la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.