argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 giugno 2018, n. 22473, depositata il 24 settembre 2018, è stata nuovamente chiamata ad esprimersi in merito alla procedura concordataria e ha affermato che il reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del decreto stesso. Nel caso di specie, un istituto di credito presentava reclamo avverso il decreto di omologa del concordato preventivo presentato da una società per azioni; tuttavia, tale reclamo veniva dichiarato inammissibile dalla corte di appello in quanto ritenuto tardivo. La corte territoriale aveva infatti affermato che il termine per la presentazione del reclamo dovesse decorrere dalla data di iscrizione del decreto di omologa al registro delle imprese. Al contrario la Suprema Corte, su ricorso dell’istituto di credito – secondo il quale il decreto di omologa non era mai stato notificato – ha affermato che, non essendo stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento, il termine per la presentazione del reclamo decorre dalla notifica del decreto di omologazione secondo le regole generali di cui all’art. 739 c.p.c. e non secondo quanto disposto dall’art. 18 l.f.