argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 13 agosto 2018, è stato chiamato ad esprimersi in tema di concordato preventivo e ha affermato che il divieto di cui all’art. 168 l.f. per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore è estesa anche alle azioni cautelari, secondo quanto previsto dalle recenti modifiche della legge fallimentare. Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata intratteneva, in qualità di concedente, con un’altra s.r.l., in veste di concessionaria, un rapporto di concessione esclusiva per la vendita di automobili. Tuttavia, la concessionaria risultava inadempiente a causa di serie difficoltà economiche e la società concedente intraprendeva così diverse azioni cautelari sul patrimonio della concessionaria. Dal momento che la concessionaria presentava ricorso di ammissione al concordato preventivo in bianco, la stessa presentava, altresì, opposizione alle azioni cautelari intraprese dalla società concedente. Il Tribunale di Roma, chiamato ad esprimersi sulla controversia in questione, ha anzitutto affermato che il divieto dei creditori di intraprendere azioni esecutive sul patrimonio del debitore è da estendersi anche alle azioni cautelari. In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che il termine creditore non è da intendersi in senso stretto bensì identifica ogni soggetto che affermi di essere creditore di una qualsiasi prestazione positiva o negativa. Nel caso de quo il ricorso della concessionaria avverso le azioni cautelari intraprese dalla concedente è stato accolto sul presupposto che il Tribunale è tenuto a tutelare la par condicio creditorum tramite la garanzia dell’integrità del patrimonio del debitore concordatario. Tale patrimonio, infatti, è necessario alla realizzazione del concordato, e potrebbe rivelarsi necessario alla soddisfazione dei creditori in caso di successivo fallimento.