argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con l’ordinanza n. 29597 del 16 novembre 2018, la Suprema Corte ha accolto un ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio una sentenza di secondo grado pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. In particolare, i giudici hanno ribadito che, ove il contribuente nel ricorso introduttivo abbia eletto domicilio presso lo studio professionale del proprio difensore, per gli effetti di cui all’art. 17, d.lgs. 546/92, le notifiche e comunicazioni effettuate presso la sede sociale sono da reputarsi invalide. Ciò posto, tale invalidità deve qualificarsi in termini di nullità della notificazione e non invece di radicale inesistenza, con la conseguenza che, esclusa la sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., il giudice deve disporne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c.