argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29595 del 16 novembre 2018, ha ribadito, superando un precedente orientamento giurisprudenziale, che, nell’ambito del contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione finanziaria in via di autotutela, o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all’art. 19, d.lgs. 546/92, e non è quindi autonomamente impugnabile. Essi non comportano infatti alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato in caso di mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento. Dovrà viceversa ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa.