argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Con l’ordinanza n. 29589 del 16 novembre 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, che la data della stessa, oltre all’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Da ciò discende che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato utilizzato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui la notificazione tende, nonché l’inammissibilità del ricorso medesimo.