Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Aggiustamenti da transfer pricing: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento ai fini Iva

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 60 del 2 novembre 2018 ha fornito interessanti chiarimenti in merito al trattamento ai fini Iva dei contributi/aggiustamenti, erogati da una società di un gruppo a favore di una consorella, ogni qualvolta quest’ultima incorra in perdite operative. La società istante facente parte di un gruppo multinazionale, ha avviato con alcune consociate un piano di sviluppo integrato per la realizzazione e commercializzazione di una tipologia di beni caratterizzati da un determinato marchio. La titolarità legale ed economica del marchio appartiene a una consociata extracomunitaria, che opera in qualità di “principal”, concedendo il marchio e il relativo know-how in uso gratuito alle consociate impegnate nella produzione e nella commercializzazione. I beni prodotti da una delle società del gruppo, sono acquistati dalla società interpellante e successivamente commercializzati da altre consorelle. La società interpellante precisa che le cessioni infragruppo sono effettuate a un prezzo in linea con la policy del gruppo in tema di prezzi di trasferimento, coerentemente con il criterio di libera concorrenza (“arm’s length”). Peraltro, qualora sia necessario per il rispetto di tale criterio, è prevista la possibilità di effettuare aggiustamenti (“adjustments”) mediante l’erogazione di un contributo da parte della società titolare del marchio a favore dell’interpellante. Secondo l’Amministrazione, il pagamento del contributo/aggiustamento non rappresenta una remunerazione per una specifica prestazione, da assoggettare autonomamente a Iva (ex articolo 3, Dpr 633/1972). Inoltre, non sembra sussistere un legame diretto tra i contributi/aggiustamenti corrisposti tra le consociate e le singole cessioni di beni effettuate tra le stesse. Di conseguenza, tali importi devono intendersi, in linea di principio, non rilevanti ai fini Iva.