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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 ottobre 2018 (c.c. del 22 maggio 2018), n. 44562, ha affermato il seguente principio di diritto: «in tema di accertamento, anche dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, che ha eliminato, dal disposto dell’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, il riferimento ai compensi, resta invariata la presunzione legale posta dallo stesso art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili. La base legale della presunzione per i versamenti è rappresentata, infatti, dal secondo periodo del n. 2) del comma 1) dell’art. 32 richiamato, che non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di contribuenti e non è stato toccato né dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 228 del 2014 né dal decreto-legge n. 193 del 2016».