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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 18 ottobre 2018 (p.u. del 5 luglio 2018), n. 47459, ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo e dunque si consuma nel momento in cui l’emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo rilevante che il documento arrivi al destinatario né che quest’ultimo lo utilizzi. Qualora in base alle risultanze di indagine non sia possibile individuare la data di emissione della fattura, in assenza di altri elementi può tenersi conto di quella riportata sul documento, trattandosi oltretutto di impostazione favorevole all’imputato, e da tale data inizierà a decorrere il termine prescrizionale.