Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - L’integrale pagamento del debito tributario per effetto dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria non incide sul profilo penale del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs., ma ne costituisce una mera causa di non punibilità

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 24 ottobre 2018 (p.u. del 13 luglio 2018), n. 48375, ha affermato che, nell’ipotesi in cui si realizzi un accordo per alla rateizzazione del debito tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate prima della scadenza del termine previsto dalla legge, il possibile effetto novativo dell’obbligazione conseguente rimarrebbe circoscritto unicamente all’ambito tributario. La Corte ritiene che tale affermazione trovi dimostrazione nella previsione legislativa della speciale causa di non punibilità – introdotta nel 2015 – in forza della quale il pagamento integrale, per effetto dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria, costituisce una causa di non punibilità. In altre parole, «solo per effetto della espressa previsione normativa, il pagamento integrale del debito tributario, alle condizioni previste, è causa di non punibilità dell’omissione di versamento dell’imposta che si è consumata alla data di scadenza per l’adempimento». Pertanto, atteso che le cause di non punibilità – diversamente dalle cause di giustificazione, che escludono l’antigiuridicità del fatto e rendono inapplicabile qualsiasi tipo di sanzione – rappresentano una causa sopravvenuta di esclusione della punibilità di un reato già consumato, deve ritenersi che il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000 è integrato dall’omissione del versamento dalla data di scadenza e l’integrale pagamento del debito tributario per effetto dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria non incide sull’antigiuridicità della condotta posta in essere, escludendola, ma ne costituisce semplicemente una causa di non punibilità, esentando gli autori dalla irrogazione della pena.