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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 10 ottobre 2018 (ud. 6 giugno 2018), n. 45578, affronta la tematica della titolarità della legittimazione a chiedere la revoca del sequestro preventivo disposto nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di una società successivamente dichiarata fallita. La Corte accoglie il primo motivo proposto dal ricorrente, dichiarando che il Curatore fallimentare è l’unico soggetto titolare del diritto alla restituzione dei beni che, nel caso di specie, erano stati illegittimamente sottratti alla massa fallimentare; tal potere deriva dal disposto degli artt. 31 e 88 L.F., che attribuiscono al Curatore il potere-dovere di amministrare il patrimonio fallimentare. I giudici di legittimità sottolineano inoltre come non possa riconoscersi una pari legittimazione al soggetto fallito il quale, ai sensi dell’art. 42 L.F., non ha più l’amministrazione e la disponibilità dei beni.