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Con sentenza n. 49593 del 30 ottobre 2018 (ud. 14 giugno 2018), la Quarta Sezione della Suprema Corte ha ribadito che, in caso di distacco, restano a carico del distaccatario (ex art. 3, comma 6, d.gls. 81/2008) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, «fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante» (in termini v. Cass. pen., Sez. IV, 19 aprile 2013, n. 31300). Tuttavia, la Corte ha altresì chiarito che tale riparto di responsabilità «trova applicazione solamente ove il distacco possa dirsi legittimo», e, quindi, allorché «ne sussistano i presupposti», tra i quali primeggia la «sussistenza di un interesse al distacco proprio del datore di lavoro distaccante», in mancanza del quale risulta configurabile «il reato di distacco illegittimo (previsto dall’art. 18, c. 5-bis, in relazione all’art. 30, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)».