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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 luglio 2018, n. 17498, ha affermato che non è nullo l’accordo negoziale mediante il quale viene garantito a un socio il diritto di vendita della propria partecipazione sociale a un prezzo predeterminato (cd. opzione put) pari all’originario conferimento, in quanto tale accordo non rappresenta una violazione del divieto del patto leonino, ossia del divieto di esclusione discriminatoria di uno o più soci dalla effettiva partecipazione agli utili o alle perdite. La Suprema Corte, discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha quindi dichiarato la legittimità dell’opzione put a prezzo predeterminato, sulla base del carattere meramente interno dell’accordo tra i soci e della meritevolezza dell’interesse in concreto perseguito con l’accordo stesso.