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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 marzo 2018, n. 28166, depositata il 19 giugno 2018, ha affermato che, in presenza di un marchio noto e largamente diffuso, non è necessaria la prova della registrazione dello stesso al fine di dimostrare la responsabilità penale per l’avvenuta contraffazione. Nel caso di specie, il Tribunale in primo grado e successivamente la Corte di Appello avevano accertato la commercializzazione di calzature con marchio palesemente contraffatto. Avverso la Sentenza della Corte d’Appello, l’imputato presentava ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di prove che dimostrassero l’effettiva contraffazione dei prodotti venduti; in particolare, secondo quanto asserito nel ricorso, la Corte territoriale non aveva dimostrato che i marchi oggetto di contraffazione fossero stati effettivamente registrati. La Suprema Corte ha affermato che, qualora il marchio oggetto di contraffazione sia largamente diffuso e noto (nel caso di specie, in quanto di proprietà di gradi multinazionali del settore della moda), non è necessario che venga dimostrata la registrazione del marchio al fine di accertare la responsabilità penale di chi ha commercializzato il bene, essendo sufficiente la prova (anche per via testimoniale) della contraffazione medesima.