argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 31 gennaio 2019 n. 9209, depositata il 3 aprile 2019, ha affermato, in ordine alle operazioni straordinarie di conferimento, che una richiesta di finanziamento (per fini personali), che sia intervenuta in un momento incompatibile con la cessione di attività immobiliari, costituisce impedimento per la detraibilità del costo. In particolare, nel caso del conferimento, in una società, di beni o diritti immobiliari, la base imponibile per procedere alla liquidazione dell’imposta di registro, deve essere calcolata apportando – quali detrazioni – solo le passività che si riferiscono all’operazione di cessione (in senso stretto) e non gli oneri che non siano inerenti il conseguimento dell’oggetto sociale, anche riconducibili al trasferimento in modo astratto.