<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - La natura dei versamenti dei soci dipende dalla volontà delle parti e solo subordinatamente dall’iscrizione in bilancio

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 8 giugno 2018, n. 15035, ha affermato che l’individuazione della natura dei versamenti dei soci dipende dall’intenzione delle parti, dalle finalità perseguite attraverso i versamenti, nonché dagli interessi sottesi ai medesimi. Solo in via subordinata acquisisce un valore decisivo la qualificazione degli stessi in bilancio. Nel caso de quo, il curatore di una società a responsabilità limitata esercitava l’azione di responsabilità nei confronti degli eredi dell’amministratore unico che non aveva provveduto – in una situazione di azzeramento del capitale per perdite – a ricostituire il capitale sociale o, in alternativa, a porre la società in liquidazione. I convenuti si costituivano in giudizio, affermando l’intervenuto ripianamento del capitale attraverso i versamenti dei soci, i quali – a parere degli eredi – non dovevano considerarsi come finanziamenti poiché non erano state proposte istanze restitutorie in relazione agli stessi né si era provveduto a iscriverli in bilancio alla voce “altri debiti”. Condannati sia in primo che in secondo grado, i convenuti proponevano ricorso per Cassazione. Con la pronuncia citata la Suprema Corte ha innanzitutto osservato come la Corte territoriale – per l’individuazione della natura delle somme – non abbia tenuto in considerazione soltanto le indicazioni emergenti dai bilanci, ma si sia correttamente attenuta all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l’individuazione della natura del versamento dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui appare diretto e dagli interessi allo stesso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto in bilancio, la cui portata può risultare determinante, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà negoziale, in considerazione della sottoposizione del bilancio all’approvazione di soci». Il fatto che non vi siano state pretese restitutorie da parte dei soci non risulta decisivo né idoneo – trattandosi di vicenda successiva all’effettuazione dell’operazione – a costituire una prova della rinuncia definitiva alla restituzione.